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Modulistica condominio

Qui di seguito alcuni  documenti per comunicare con l'amministratore condominiale. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate da...

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25/10/10

A rischio il rimborso dell'Iva sul gas metano

Ad una lettura attenta della risoluzione 108/E sorgono dubbi sulla gestione dei periodi precedenti alla pubblicazione della stessa risoluzione.
Da un lato, infatti, se e' chiaro come deve essere effettuata la fatturazione d'ora innanzi, e che i consumatori-condomini possono chiedere il rimborso al gestore-erogatore nell'ordinario termine di prescrizione di 10 anni dell'Iva addebitata in eccesso in fattura, dall'altro lato l'Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che data l'eccezionalita' della situazione deve essere escluso l'utilizzo dell'art. 26 Dpr 633/72 per la rettifica Iva sulle fatture emesse.

Questo significa che gli enti erogatori del gas non potranno emettere note di credito per correggere l'errato addebito Iva ma che l'unica strada percorribile sara' quello di presentare un'istanza di rimborso, ex art. 21 Dlgs 546/92, entro 2 anni dalla data del versamento Iva.
Inoltre, dato che viene specificato che per evitare indebiti arricchimenti da parte dell'ente erogatore, questi per ottenere il rimborso dovranno dimostrare di aver restituito l'importo agli utenti. Seppure tale procedura sia garantista per le casse dello Stato, e per certi versi per gli utenti, dall'altro espone gli enti, e quindi in conseguenza i condomini, al rischio di non recuperare alcunche', considerato il tempo ristretto dei due anni dal versamento.
L'unico consiglio per gli amministratori e' probabilmente quello di incalzare i gestori inviando quanto prima le istanza di rimborso.
25/10/10

24/10/10

Richiesta di rimborso Iva su consumo gas metano: istruzioni per l'uso

A seguito della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 108/E del 2010 di cui abbiamo gia' parlato in questo post, vogliamo ora precisare alcuni aspetti e e fornire un facsimile di istanza di rimborso.

La pratica di rimborso rientra nei doveri ordinari dell'amministratore ed e' quindi proprio dovere presentarla e seguirne gli esiti. Non e' quindi necessaria alcuna autorizzazione dell'assemblea.

Nell'istanza sara' pertanto fatta richiesta della differenza sull'Iva dal 20% al 10% su 480 mc ad unita' immobiliare a decorrere dal 01/01/2008, data dalla quale e' stata prevista, appunto, l'applicazione dell'Iva al 10% sulle somministrazioni di gas metano per usi civili per i primi 480 mc.
Da notare anche che la richiesta non puo' essere inoltrata autonomamente da ciascun condomino ma va fatta dal titolare del contratto di somministrazione.
Una volta ottenuto il rimborso delle somme, sara' cura dell'amministratore imputare l'accredito con lo stesso criterio del precedente addebito. Nel caso in cui a seguito di compravendite siano cambiati i proprietari nel corso del tempo, sara' onere degli attuali proprietari procedere alla restituzione ai precedenti.
Documenti: Istanza di rimborso Iva su gas metano in condominio

15/10/10

Riscaldamento centralizzato: possibile chiedere il rimborso dell'Iva sul gas

immagineRisparmiare sul costo del gas in condominio chiedendo l'addebito dell'Iva con l'aliquota ridotta al 10% e il rimborso di parte di quella gia' versata al 20%


Con la risoluzione 108/E del 2010 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito quando deve essere applicata l'aliquota al 10% sui consumi di gas per usi civili, indicando che il limite di 480 metri cubi all’anno per fruire dell’aliquota Iva agevolata al 10%, si riferisce alle singole utenze di ogni unità abitativa inclusa in condominio o cooperative di abitanti con impianti centralizzati.

Di conseguenza, la soglia massima non si applica ai consumi di tutto l'edificio nel suo complesso, ma si moltiplica per il numero degli appartamenti il cui sistema di riscaldamento e' allacciato all'impianto centralizzato.
Un bel vantaggio per i condomini che utilizzano impianti di riscaldamento di tipo centralizzato e collettivo. 
Tale regola vale a condizione che i consumi di gas metano siano fatti per scopi civili, ossia usato nelle abitazioni, per il riscaldamento, la cottura di cibi e la produzione di acqua calda. Sopra il tetto dei 480 mc i consumi sono invece tassati con l'aliquota ordinaria del 20%.
In conseguenza il condominio potra' rivolgersi direttamente al gestore del servizio per chiedere il rimborso della maggiore imposta addebitata in bolletta.
La risoluzione precisa anche che lo scaglione di 480 mc e' annuale, con decorrenza dal primo gennaio di ciascun anno e pertanto i consumi di gas naturale esposti in bolletta verranno fatturati al 10% fino a concorrenza del limite dello scaglione.
A questo proposito vale la pena ricordare, come fa anche l'Agenzia delle Entrate, che il rapporto tra condominio e imprese che erogano il gas e' regolato dalla disciplina civilistica, con tutte le conseguenze.
Rientra, invece, tra le competenze specifiche dell’Amministrazione finanziaria stabilire le modalità di recupero dell’Iva applicata in misura ordinaria e versata all’Erario dai gestori. Nel dettaglio, questi potranno recuperare l’imposta entro due anni dalla data del versamento solo a condizione che dimostrino di averla a loro volta effettivamente restituita agli utenti. In questo modo si garantisce la neutralità del tributo e, nello stesso tempo, si evita il rischio che le società di erogazione del gas si arricchiscano indebitamente, ottenendo il rimborso dell’Iva non ridata ai clienti.

Quindi amministratori colleghi: avanti con le richieste di rimborso! e commentate sia se ci riuscite che se avete difficolta'.
Documenti: Risoluzione Agenzia Entrate 108/E del 2010

19/04/10

Risparmio energetico: delibere senza quorum

Maggioranza ridotta per le delibere per il risparmio energetico nei condomini
La legge 99/2009 ha previsto nuove regole per le assemblee in materia di risparmio energetico. Diventa infatti piu' facile l'approvazione di delibere per la sostituzione dei vecchi impianti termocentralizzati con altri moderni, magari basati sullo sfruttamento di energie rinnovabili.

E' stato infatti modificato l'art. 26 co. 2 della L. 10/91 che ora, per le sole delibere di risparmio energetico, essendo derogato il quorum deliberativo previsto dall'art. 1136 co. 3 C.C., in seconda convocazione non prevede alcun quorum costitutivo e alcuna maggioranza particolare, con la conseguenza che le delibere possono essere assunte con la maggioranza delle quote dei soli intervenuti all'assemblea.
In questo modo anche un numero esiguo di condomini puo' decidere in questa materia.

15/04/10

Teleriscaldamento con sconto Iva soltanto per i consumatori finali

Non e' ammessa l’aliquota Iva agevolata del 10% sull'energia termica prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento erogata a favore di una cooperativa di soci. Questo anche se la coop e' costituita dai proprietari degli immobili che riceveranno il servizio di riscaldamento.
Il beneficio fiscale, infatti, è applicabile soltanto nel caso in cui la fornitura sia effettuata nei confronti dei consumatori finali, che la devono utilizzare "presso la propria abitazione". E' invece ammessa l'aliquota Iva del 10% per il riaddebito pro-quota da parte della cooperativa a ciascun socio nel caso in cui sia soddisfatto il requisito di “uso domestico”.
Un altro problema sollevato dall’istante, riguarda il corretto trattamento fiscale da applicare in presenza di utilizzazione promiscua.
Inoltre, in caso di utilizzo promiscuo, in mancanza di contatori distinti che contabilizzino la quantità di energia distinguendo il consumo per uso domestico da altre tipologie di impiego, l’aliquota applicata è quella ordinaria per l’intera fornitura. Non è utilizzabile nessun altro criterio o soluzione tecnica per la determinazione dell’eventuale quota da sottoporre a regime agevolato. 

07/03/10

Riforma del condominio in arrivo (?)

E' da molto tempo che si legge sulla stampa dell'ineguatezza delle attuali norme in materia di condominio, anche perche' quantitativamente molto limitate, in materia di condominio e delle proposte di modifica, ora anche in discussione in Parlamento.


Vediamo sommariamente cosa prevede la riforma attualmente in discussione in commissione giustizia al Senato.
  • Istituzione di un registro degli amministratori condominiali tenuto presso le Camere di Commercio. L'iscrizione e' obbligatoria per poter esercitare l'attivita' e si potranno iscrivere anche le societa'
  • Maggioranze assembleari piu' basse per delibere in materia di sicurezza e salubrita', eliminazione barriere architettoniche, realizzazione di parcheggi, interventi di contenimento dei consumi energetici
  • Limite alle deleghe attribuibili ad una persona
  • Possibilita' per il singolo condominio di rinunciare all'utilizzo delle parti comuni quali il riscaldamento, qualora cio' non determini squiliobri di funzionamento ne' aggravi di spesa per gli altri condomini
  • Maggiori poteri all'amministratore in materia di sicurezza che avra' la possibilita' di far verificare la proprieta' privata ad un tecnico nominato di comune accordo per la redazione di un piano di interventi per mettere in sicurezza gli impianti
  • Durata biennale del mandato all'amministratore
  • Possibilita' di comunicare ai fornitori/creditori i nominativi dei condomini morosi ed esclusione della possibilita' di agire nei confronti dei condomini in regola con il pagamento delle rate condominiali senza dimostrare che prima non si e' agito contro i morosi

15/11/09

Riscaldamento centralizzato: come staccarsi?

Riscaldamento centralizzato: come staccarsi?



E' tema dibattuto e fonte di controversie in condominio, il possibile distacco dal riscaldamento centralizzato avanzato da uno o più condomini.
Grazie alle interpretazioni fornite dalla Corte di Cassazione negli ultimi anni, si sono chiariti i termini e le possibilità al distacco, tenendo presente la normativa in materia di risparmio energetico.
Cosicché, quando previsto dal regolamento condominiale, il proprietario che intendesse fare richiesta all'assemblea di distacco del suo allacciamento da quello di riscaldamento centralizzato, dovrà – a mezzo di perizia redatta da termotecnico specializzato – dimostrare che dalla sua rinuncia al riscaldamento comune non deriverà alcuno squilibrio termico, che resteranno invariate le funzionalità dell'impianto e che i condomini rimasti allacciati non subiranno maggiori costi. Che, insomma, sia garantita la continuità dello standard di efficienza senza aggravi.

Quando il condomino avrà pronta la documentazione redatta dal tecnico, avrà cura di inviarla all'amministratore affinché la questione, posta all'ordine del giorno di apposita assemblea, possa essere valutata dalla collegialità per la delibera relativa.
Deliberato in senso positivo il distacco, il condomino non parteciperà più alle spese inerenti il consumo dell'energia del riscaldamento centralizzato ( gas, gasolio, utenza elettrica relativa) ma, sarà chiamato a contribuire alle sole spese che riguarderanno la conservazione dell'impianto, in quanto egli rimane comproprietario dello stesso.
[Fonte: Il Condominioweb]
Fred Thu, 12 Nov 2009 06:13:59 +0000
Link all'articolo here.

19/10/09

Riscaldamento centralizzato: orari e zone climatiche

La legge stabilisce per quante ore al giorno e in quali mesi dell’anno gli impianti di riscaldamento possono restare accesi.
Nelle tabelle successive sono indicati i periodi e le ore di accensione nei capoluoghi di provincia, divisi in sei zone climatiche o energetiche.
La zona climatica di appartenenza indica in quale periodo e per quante ore e' possibile accendere il riscaldamento negli edifici.

I Sindaci dei Comuni possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione dei riscaldamenti, dandone immediata notizia alla popolazione.
Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con durata giornaliera non superiore alla meta' di quella prevista a pieno regime.
E’, inoltre, consentito il frazionamento dell’orario giornaliero in due o piu' sezioni, con attivazione dell’impianto compresa tra le ore 5 e le ore 23.
E’ concessa l’accensione continua 24 ore su 24 ad impianti di nuovo tipo, formati da una caldaia ad alto rendimento e provvisti di cronotermostato, agli impianti con contabilizzazione del calore, a teleriscaldamento, a riscaldamento a pavimento e a quelli sottoposti a un contratto di servizio energia stipulato con un’impresa che si assume la responsabilita' del controllo.
In abitazioni, uffici e negozi il limite massimo di temperatura e' di 20°C con una tolleranza di due gradi in piu' (fino a 22°C). Il limite e' inteso come media di tutto l’appartamento, e' quindi permesso tenere una temperatura piu' alta in alcune stanze e meno in altre.
Zona
Ore di accensione/giorno
Periodo
A
6
1° dicembre – 15 marzo
B
8
1° dicembre – 31 marzo
C
10
15 novembre – 31 marzo
D
12
1° novembre – 15 aprile
E
14
15 ottobre – 15 aprile
F
Nessun limite
Nessun limite
Zona A Comuni con clima molto mite.
Zona B Agrigento, Catania, Crotone, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa, Trapani.
Zona C Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Imperia, Latina, Lecce, Napoli, Oristano, Ragusa, Salerno, Sassari, Taranto.
Zona D Ancona, Ascoli Piceno, Avellino, Caltanissetta, Chieti, Firenze, Foggia, Forli', Genova, Grosseto, Isernia, La Spezia, Livorno, Lucca, Macerata, Massa, Matera, Nuoro, Pesaro, Pescara, Pisa, Pistoia, Prato, Roma, Savona, Siena, Teramo, Terni, Trieste, Verona, Vibo Valentia, Viterbo.
Zona E Alessandria, Aosta., Arezzo, Asti, Belluno, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Como, Cremona, Enna, Ferrara, Frosinone, Gorizia, L’Aquila, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Sondrio, Torino, Trento, Treviso, Udine, Varese, Venezia, Verbania, Vercelli, Vicenza.
Zona F Cuneo e comuni di alta quota con clima rigido.

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